Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004), all’art. 21, comma 1 lett. d, prescrive che lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione di eccezionale interesse culturale venga preventivamente autorizzato dal Ministero della cultura, in Puglia, tramite la Soprintendenza archivistica e bibliografica. All'articolo 10, comma 2, lettera c) del Codice è prevista un’eccezione per le raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ossia biblioteche popolari, biblioteche del contadino nelle zone di riforma, centri bibliotecari di educazione permanente. Conseguentemente, tutte le biblioteche pubbliche, che non ricadono nell’eccezione prevista, e le biblioteche private dichiarate di eccezionale interesse culturale devono sempre chiedere preventivamente alla Soprintendenza archivistica e bibliografica l’autorizzazione a scartare monografie, periodici ed altro materiale librario.
Le procedure da seguire e alcuni suggerimenti sono descritti nelle linee guida seguenti.