La dichiarazione di interesse culturale accerta la sussistenza nell'archivio, nella biblioteca o nei singoli documenti facenti parte di archivi e/o biblioteche di privati (famiglie, persone, associazioni, imprese, ecc.) delle caratteristiche di bene culturale (l d. lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Essa si qualifica precisamente come: Dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, per i beni archivistici (art. 10, comma 3, lettera b del Codice) e Dichiarazione di interesse culturale, o eccezionale interesse culturale, nel caso di beni librari (art. 10, comma 3, lettera c del Codice).
Per documentarsi a livello regionale e nazionale sui beni archivistici e librari privati dichiarati di interesse culturale, sono disponibili tre banche dati:
• della Direzione Generale Archivi:
Dichiarazioni di interesse storico particolarmente importante
• della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore
Dichiarazioni di interesse culturale
• del Portale Amministrazione Trasparente - PAT del Ministero della Cultura:
Dichiarazioni di interesse culturale sul PAT
Gli archivi e i documenti dichiarati di interesse storico particolarmente importante e le biblioteche dichiarate di notevole interesse culturale, unitamente agli archivi e alle biblioteche di enti o istituti pubblici la cui natura giuridica muti nel tempo, sono sottoposti alla normativa di tutela (art. 13 del Codice).
Il provvedimento di dichiarazione dell'interesse storico/culturale è emanato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente per territorio.
Lo spostamento, il trasferimento e lo scarto, così come il riordinamento, l'inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale degli archivi e delle biblioteche dichiarate devono essere autorizzati dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica (art. 21 del Codice). Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio o della biblioteca dichiarati di interesse storico/culturale, secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione, conservazione, circolazione dei beni culturali, è tenuto, in particolare, a garantire la conservazione del bene, a provvedere alla sua inventariazione nel tempo (copia degli inventari deve essere inviata alla Soprintendenza archivistica e bibliografica) e a consentire la consultazione da parte degli studiosi che ne facciano richiesta, nei modi previsti dall’articolo 127 del Codice e tramite il competente Soprintendente archivistico. Il privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio/biblioteca sottoposto a regime di tutela che abbia effettuato interventi conservativi può, inoltre, essere ammesso a ricevere contributi statali (articoli 34 e 35 del Codice) e può anche usufruire delle agevolazioni tributarie previste (art. 31 del Codice).
Le fasi del procedimento di dichiarazione di interesse storico/culturale - termine del procedimento 120 giorni
- Il Soprintendente comunica l'avvio del procedimento di dichiarazione "al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto".
La notifica di avvio deve contenere gli elementi di identificazione del bene ed una prima valutazione dell'interesse, risultanti dall'attività conoscitiva svolta dalla Soprintendenza. La comunicazione indica gli effetti della dichiarazione e delle modalità di partecipazione del privato al perfezionamento del procedimento, anche attraverso la presentazione di eventuali osservazioni, documenti e memorie. Indica, altresì, il termine di 80 giorni entro il quale devono essere presentati. Il privato può anche dichiarare di non avere osservazioni da avanzare ed esprimere la propria adesione alla definizione del procedimento, così come avviato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica.
- Dal momento in cui il privato riceve la notifica di avvio del procedimento si applicano al bene tutte le misure di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di vigilanza, ispezione, conservazione, circolazione e alienazione dei beni culturali.
- Al termine della fase istruttoria del procedimento, e comunque entro 120 giorni dall'avvio del procedimento, il Soprintendente emana la dichiarazione di interesse culturale. I 120 giorni vengono computati dal momento in cui il privato proprietario, possessore o detentore ha ricevuto la notifica di avvio del procedimento.
- Il decreto di dichiarazione deve contenere, oltre agli elementi di identificazione del bene sottoposto a tutela, la motivazione dell'imposizione del vincolo, compresi "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria" (l. 7 ago. 1990, n. 241, art. 3). Alla dichiarazione può essere allegata una relazione tecnica, che illustra il bene, le sue vicende storiche e la sua condizione attuale. Nel decreto di dichiarazione sono elencate tutte le disposizioni di tutela previste dal Codice cui è sottoposto il bene con il riferimento ai relativi articoli.
- Nel decreto di dichiarazione è, altresì, indicato il termine per il ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione, previsto dall’articolo 16 del Codice.
Ricorso avverso il provvedimento di dichiarazione
Tale ricorso deve essere presentato alla Direzione Generale competente del Ministero della Cultura entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale. Il ricorso sospende gli effetti della dichiarazione, salvo le misure cautelari previste dal Codice. Il Ministero decide sul ricorso entro il termine di 90 giorni dalla sua presentazione.
Avverso la dichiarazione può essere anche opposto ricorso giurisdizionale, nelle forme previste dalla normativa vigente.